Proroga detrazione al 36% sui lavori di sistemazione a verde nel Milleproroghe, nessuna modifica nella legge di conversione: guida al Bonus verde 2020.
Non ci sono state sostanziali modifiche nel corso del passaggio alla Camera del Decreto Milleproroghe, per cui resta la misura che consente di utilizzare il bonus giardini anche nel 2020, con le stesse regole già applicate lo scorso anno.
Si tratta dell'agevolazione al 36% sui lavori di sistemazione a verde degli edifici condominiali che era stata introdotta dalla Legge di stabilità 2'18, e che con il Milleproroghe è utilizzabile anche in questo 2020. In realtà, la misura era già stata inserita nella versione originale del decreto, per cui è già in vigore.
E, come detto, non sono intervenute novità nel corso del dibattito alla Camera: ormai il testo del provvedimento è definitivo, dopo l'approvazione (con fiducia) di giovedì 20 febbraio, a Montecitorio, ci sarà un breve passaggio in Senato per il via libera definitivo entro il 29 febbraio.
Il bonus verde è una detrazione al 36% fino a un tetto di spesa di 5mila euro per unità immobiliare, per i lavori di sistemazione a verde. Il riferimento normativo è il comma 12 della legge 205/2017.
Come le altre agevolazioni sui lavori di edilizia, la detrazione si applica direttamente in dichiarazione dei redditi, ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il pagamento va effettuato con strumenti tracciabili. La spesa deve essere sostenuta dal proprietario dell'immobile, o dal titolare di altro titolo abitativo.
Il bonus verde si applica alle seguenti tipologie di lavori:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
La detrazione spetta anche per i lavori che vengono effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, sempre fino a un tetto di spesa pari a 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In questo caso, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Attenzione: la norma specifica chiaramente che il bonus verde si applica solo alle unità abitative. Quindi, non è utilizzabile nel casi di lavori che riguardino immobili con diversa destinazione. Stesso discorso per il condominio: la detrazione spetterà solo in relazione alle unità immobiliari a scopo abitativo, mentre non è utilizzabile, ed esempio, da ufficio o negozi.
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