Come si applica l’aliquota IVA agevolata del 10% ai beni significativi nelle ristrutturazioni edilizie.
Per l’applicazione della corretta aliquota fiscale in caso di ristrutturazioni edilizie è necessario partire dalla definizione di beni significativi.
Ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici a destinazione abitativa si applica infatti l’aliquota IVA ridotta del 10%, ma ci sono alcune tipologie di beni, definiti appunto “significativi”, per i quali la regola è diversa, nel senso che l’aliquota agevolata del 10% si applica sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
La Legge di Bilancio 2017, al comma 19, ha fornito un’interpretazione autentica della disciplina fiscale relativa ai beni significativi contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera b, della legge 488/1999, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
E l’Agenzia delle Entrate è poi intervenuta con un documento di prassi (Circolare n.15/E/2018) fornendo ulteriori dettagli per identificare con precisione questi beni e applicare correttamente l’aliquota IVA.
BENI SIGNIFICATIVI:
In generale, i beni significativi oggetto di ristrutturazione sono:
Innanzitutto, il Fisco spiega che possono essere ricompresi nella definizione di beni significativi anche quelli che, pur non essendo indicati nell’elenco sopra indicato, hanno la stessa funzionalità.
PARTI DI BENI SIGNIFICATIVI:
Un’altra precisazione riguarda le parti staccate dei beni significativi, che vengono fornite unitamente a questo ultimi nell’ambito di un intervento di ristrutturazione: la valutazione in questi casi si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
Quindi, se la parte staccata del bene significativo ha un’autonomia funzionale rispetto al manufatto principale non è compresa nel valore del bene significativo. Se invece concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni.
Infine, nel caso in cui l’intervento riguardi esclusivamente la sostituzione di una parte staccata, il valore di quest’ultima è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.
Esempio: sostituzione del bruciatore della caldaia già installata. Sebbene il bruciatore (componente/parte staccata della caldaia), astrattamente considerato, non presenti, nei termini anzidetti, un’autonomia funzionale rispetto alla caldaia, il valore dello stesso confluisce indistintamente nel valore della prestazione di servizi, perché l’intervento non riguarda il bene significativo, ma esclusivamente una sua componente.
IVA AGEVOLATA: CASI PARTICOLARI
Ci sono poi una serie di casi particolari, relativi a tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Ecco come si applica l’IVA in questi casi:
VALORE DEI BENI E FATTURA:
Per calcolare il valore dei beni significativi, si considera il costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del bene: significa il costo originario di produzione o di acquisto da terzi (nel caso in cui chi effettua i lavori sia anche il produttore del bene, ma lo abbia appunto comprato). Non rileva, invece, il margine aggiunto del prestatore di servizi per determinare il prezzo finale.
In fattura va indicato, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi, anche il valore dei beni medesimi. In questo modo il documento contabile evidenzia i diversi elementi ai quali si applica un differente calcolo dell’IVA.
Esempio: intervento di manutenzione su un fabbricato a destinazione abitativa comprensivo di fornitura e posa in opera di un bene significativo prodotto dallo stesso prestatore, il cui valore sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intervento agevolato. In particolare, il corrispettivo complessivo pattuito per la realizzazione dell’intervento è pari a 1.800 euro, di cui mille euro è il valore del bene significativo (che, come chiarito, non può essere, in ogni caso, inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata per la produzione del bene), 600 euro il valore della manodopera e 200 euro il mark-up aggiunto dal prestatore.
In fattura, si indicano separatamente, oltre alla descrizione dell’intervento agevolato, il valore della manodopera comprensivo del mark-up (nel caso ipotizzato pari a 800 euro) e il valore del bene significativo (1.000 euro). L’IVA si applica nel seguente modo:
Attenzione: la norma appena esposta è un’interpretazione autentica, non una nuova legge, quindi non ha valore retroattivo.