Circolare attuativa e Guida al bonus facciate per applicare la detrazione al 90% introdotta dalla manovra 2020: aventi diritto, interventi ammessi, adempimenti.
Una circolare operativa e una guida fiscale per l'applicazione del bonus facciate 2020: l'Agenzia delle Entrate scioglie gli ultimi dubbi sul nuovo sconto fiscale introdotto dalla Legge di Stabilità 2020 e pubblica i documenti di prassi ad uso dei contribuenti e di tutti i soggetti coinvolti. Con la circolare applicativa (2/2020) la nuova guida aggiornata a febbraio 2020, il Fisco riporta tutte le informazioni per utilizzare l'agevolazione: aventi diritto, interventi agevolabili, modalità di fruizione del credito. Si tratta, lo ricordiamo, della detrazione al 90% senza limiti di spesa, prevista dai commi da 219 a 224 della legge 160/2019, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. I lavori devono avvenire sulla parte esterna della facciata, la detrazione si applica alle spese sostenute nel 2020 (vale quindi il criterio di cassa), la possono applicare anche gli inquilini, il pagamento dei lavori va effettuato tramite bonifico bancario.
BENEFICIARI Possono utilizzare il bonus facciate tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Quindi sono ammessi persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti, soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). Trattandosi di una detrazioni, non può invece essere utilizzata da titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva. Il bonus facciate spetta al proprietario, o al titolare di altro titolo idoneo (anche agli inquilini), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle soese, se antecedente il predetto avvio.
INTERVENTI AMMESSI Per quanto riguarda la tipologia di lavori, innanzitutto devono riguardare la facciata esterna dell'edificio, quindi sono esclusi ad esempio le opere che riguardano cortili o facciate interne, a meno che non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. La circolare dettaglia poi tutte le tipologie di lavori che danno diritto al bonus. In estrema sintesi, valgono anche interventi di manutenzione ordinaria, come la pulitura o tinteggiatura esterna, devono però riguardare strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. Ci sono regole particolari per i lavori che riguardano l'efficienza energetica (che devono essere influenti dal punto di vista termico o interessare oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio).
SPESA Una precisazione importante riguarda il fatto che le spese devono essere sostenute nel 2020. Per le persone fisiche, si applica il criterio di cassa, per cui ad esempio ‹‹un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del "bonus facciate" solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020›› Nel caso di imprese individuali, società, enti commerciali, vale invece il criterio di competenza, per cui valgono le ‹‹spese da imputare al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti››.
BONUS La detrazione si utilizza direttamente in dichiarazione dei redditi, va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d'imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. Sono previsti una serie di adempimenti, che cambiano a seconda della tipologia di contribuenti (ad esempio, il pagamento delle spese va effettuato tramite bonifico). Infine, vengono dettagliate le regole sulla cumulabilità (ad esempio, per utilizzare anche altre detrazioni edilizie relative ai lavori che vengono effettuate sulla facciata degli edifici).