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Bonus mobili anche con demolizione e ricostruzione

  • Bonus mobili anche con demolizione e ricostruzione

    Bonus mobili anche con demolizione e ricostruzione

    Entrate: anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente beneficiano del Bonus mobili.

    Con la Risposta n. 265/2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la fruizione delle agevolazioni per recupero del patrimonio edilizio e per Bonus mobili in caso di demolizione e ricostruzione dell'immobile con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente. In particolare, le Entrate confermano che le agevolazioni fiscali dei Bonus mobili spettano anche in questa ipotesi, a fronte del fatto che anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscono soltanto una quota parte rientrano a piano titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia.

    BONUS MOBILI
    Ricordiamo che il bonus mobili è la detrazione IRPEF al 50% di cui possono beneficiare i contribuenti che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 16-bis del TUIR per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni. e per le apparecchiature per le quali si prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

    INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
    Per accedere alle agevolazioni fiscali, è necessario che i contribuenti effettuino sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dal "Testo unico dell'edilizia", tra i quali sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Diversamente, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio sono definiti "interventi di nuova costruzione" e per questi non spetta la detrazione.
    Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (C.S.L.P.) aveva già espresso in passato l'avviso secondo cui le modifiche apportate alla definizione degli interventi di ristrutturazione consentono di ritenere che i lavori di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in questa fattispecie.

    Riassumendo: per gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a vincoli, la volumetria dell'edificio preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, oggetto il limite massimo di volume edificabile, almeno nei casi in cui la norma non consenta aumenti complessivi della cubatura preesistente.
    Gli interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscono soltanto una quota parte, rientrano invece nella fattispecie di interventi di recupero del patrimonio edilizio per cui è possibile fruire del Bonus ristrutturazione e del Bonus mobili, sempreché siano pienamente rispettati tutti gli attori altri requisiti richiesti alla normativa vigente.